Green pass e tabaccherie
Dal 1 febbraio è scattato l’obbligo di Green Pass per tabaccai e negozi di sigarette elettroniche
Come previsto nell’ultimo DPCM del 21 gennaio, da inizio febbraio è scattato l’obbligo di green pass per i titolari e i dipendenti, nonché per i clienti, per accedere alle tabaccherie ed ai negozi di sigarette elettroniche. Fino al 15 febbraio, data in cui entrerà in vigore l’obbligo per gli over 50, basterà il green pass base, dopodiché gli ultracinquantenni dovranno essere dotati di green pass rafforzato.
L’elenco delle attività esentate dal controllo
Sebbene durante il primo lockdown infatti la vendita di tabacco e sigarette elettroniche fosse considerata una categoria di beni di prima necessità, con le ultime disposizioni sono cambiate le regole. Con una deroga, che vale per farmacie e parafarmacie. In questi esercizi infatti l’accesso è previsto senza alcuna restrizione, anche laddove venissero venduti i PLI (liquidi per sigarette elettroniche) l’accesso sarebbe consentito per legge.
Nell’elenco delle attività in cui dal primo febbraio sarà comunque consentito entrare liberamente troviamo: supermercati, discount e in generale gli esercizi di vendita di alimenti e bevande. Nelle categorie di commercio al dettaglio vi sono poi gli alimenti per animali, i carburanti, gli articoli igienico-sanitari ed appunto le farmacie e parafarmacie.
Controlli a campione
In merito ai controlli del Green pass nelle tabaccherie e nelle rivendite autorizzate di PLI, il direttore generale Marcello Minenna dell’Agenzia delle Dogane e Monopolio, ha fatto alcuni chiarimenti. I venditori “possono effettuare il controllo sulla propria clientela a campione; non vi è, pertanto, un obbligo di procedere ad una verifica generalizzata degli utenti all’ingresso”.
Lo leggiamo nell’informativa dell’ADM del 2 febbraio: “Disciplina green pass – rivenditori generi di monopolio titolari di patentino, esercizi autorizzati alla vendita di PLI”.
Inoltre a chiusura della circolare citata, Minenna sottolinea che: “In sede di eventuali verifiche, i funzionari ADM terranno conto di quanto sopra.”
Il testo completo dell’informativa lo trovi sul sito dell’ADM a questo indirizzo.
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